Superbonus turismo: le novità sulla cessione del credito.
Dal 21 febbraio sono disponibili sul sito Invitalia le istruzioni per permettere alle #imprese turistiche di beneficiare del “Superbonus turismo”, un mix di contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e finanziamenti a loro riservati.
La domanda per accedere ai contributi potrà essere compilata e inviata solo dal 28 febbraio e le imprese avranno a disposizione 30 giorni per procedere dall’apertura del canale per presentare le richieste.
I REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI
Le imprese che potranno beneficiare dei contributi a fondo perduto e crediti d’imposta dovranno rispettare determinati requisiti, quali:
- essere regolarmente iscritte al registro delle imprese al momento della domanda;
- gestire o essere proprietari di un’attività ricettiva o di servizio turistico;
- essere in regola con la fiscalità;
Entrando nello specifico dei contributi, le imprese potranno richiedere;
- un credito di imposta fino all’80% delle spese per interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, se i relativi costi sono stati sostenuti dal 7 novembre 2021.
- un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento dei costi sostenuti per gli stessi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere maggiorato in presenza di specifiche condizioni;
- Per le spese di progetto, ma non coperte dalle agevolazioni precedenti, è possibile usufruire di finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica, a patto che almeno il 50% dei costi sia dedicato agli interventi di #riqualificazione #energetica
La maggiore novità del “Decreto frodi” riguardanti la parte del credito di imposta fino all’80%.
IL DL n. 13 del 2022, infatti, ha modificato la norma specificando che il credito d’imposta a cui le imprese hanno diritto è cedibile solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, sono ammesse due ulteriori cessioni ma solo se effettuate nelle seguenti modalità:
- a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Il passaggio normativo originario, comm. 8 art.1 del DL 152/2021, stabiliva invece la possibilità di cessione multipla del credito d’imposta, in tutto o in parte.
Per maggiori informazioni sul superbonus turismo contatta i nostri consulenti che sono a vostra disposizione per seguire la vostra azienda in questa operazione.